1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi e per trasferimento). - 1. La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice presso i tribunali tributari e presso le corti di appello tributarie è annunciata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale gli aspiranti all'incarico devono presentare domanda.
2. I giudici tributari, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico esercitati, non possono concorrere all'assegnazione di altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al momento della domanda.
3. Alla nomina in ciascuna delle funzioni e degli incarichi di cui al comma 2 del presente articolo si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. Nei casi di necessità di servizio, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione dell'assunzione delle funzioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 sulla base di elenchi formati in base ai posti pubblicati e comprendenti i concorrenti in possesso dei requisiti rispettivamente previsti dagli articoli 4, 5 e 6, per la funzione o per l'incarico. Alla comunicazione di disponibilità deve essere allegata la documentazione circa il possesso dei citati requisiti nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8.